Concorso di idee per la realizzazione di n. 51 scuole innovative
Il prosieguo dei lavori della Commissione giudicatrice previsti in seduta pubblica, relativamente al concorso di idee per la realizzazione di n. 51 scuole innovative, si terrà il giorno 5 giugno 2017, alle ore 15.00, presso la Sala della Comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in Viale Trastevere – Roma, e verrà proiettata in streaming, collegandosi al seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/diretta-streaming
Eletto il nuovo Presidente della Fondazione Inarcassa
Egidio Comodo (per tre anni) unitamente al nuovo Consiglio Direttivo (Ing. Roberto Brandi, Ing. Gaetano Vinci, l’Arch. Antonio Guglielminie l’Arch. Paolo Marchesi).
Il neo Presidente Egidio Comodo ha fatto un ringraziamento al suo predecessore, Presidente uscente Andrea Tomasi (unitamente a tutto lo staff della Fondazione): “Accettando l’incarico ho assunto consapevolezza in merito al grande impegno e alle moltissime mansioni svolte fino a questo momento. Spero, insieme al nuovo Consiglio, di poter raccogliere questa eredità nel migliore dei modi e di poter rafforzare e dare nuovo impulso alla Fondazione a beneficio di tutti gli ingegneri e gli architetti”.
Spese deducibili
Sono deducibili, integralmente, i costi, ai fini del calcolo del reddito, dell’aggiornamento professionale, limitatamente a untetto massimo di 10 mila euro all’anno (approvazione definitiva del Jobs Act dei Lavoratori Autonomi, come riassunto di seguito). Le deduzioni riguarderanno i corsi di aggiornamento professionali con credito o senza crediti (si potranno contabilizzare anche le spese di “viaggio e soggiorno” sostenute), aggiornando anche la terminologia della disposizione, aggiungendo il riferimento alle spese di iscrizione, a master, e corsi di formazione (sono esclusi gli aderenti al Regime Forfetario).
Queste le novità nell’Ambito Fiscale presenti nel Jobs Act dei Lavoratori Autonomi:
art.2 dopo 30 giorni di mancato pagamento scattano gli interessi di mora. Tale disposizione si applica alle transazioni tra autonomi ed imprese, autonomi e pubbliche amministrazioni e tra autonomi;
art.3.sono abusive tali clausole e condotte: modifica unilaterale del contratto da parte del committente; recesso senza congruo preavviso da prestazione continuativa; pagamenti oltre 60 giorni; contratto non in forma scritta;
art. 4. tutela dell’attività inventiva se non già retribuita nell’ambito del contratto di lavoro;
art.8. eliminazione dei limiti di deducibilità per le spese di vitto e alloggio sostenute per l’esecuzione di un incarico. Le spese sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura;
art.9. innalzamento della soglia di deducibilità delle spese di formazione o aggiornamento; (…).
Verso uno sconto dello split payment per i professionisti?
La scissione contabile (split payment) obbliga, dal 2015 (Legge di stabilità del 2015), la Pubblica Amministrazione (estesa a tutte le società controllate dalle Pa, centrali o locali, in via diretta o indiretta) a pagare i fornitori l’importo al netto dell’IVA, che viene inviata direttamente all’Erario. Il provvedimento fu preso per evitare il rischio di evasione dell’IVA (escludendo, originariamente, i professionisti dal provvedimento).
Il Documento di Economia e Finanza (DEF 2017) ha esteso lo split payment ai professionisti, lasciando aperte le porte ad eventuali intese (verso uno sconto del 30%?).
Così si è espresso il Presidente del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), Massimo Miani,:“All’epoca dell’introduzione di tale meccanismo (che consente ai committenti di girare l’IVA direttamente all’Erario anziché ai fornitori, attraverso la scissione del pagamento, ndr), i professionisti furono esclusi dalla sua applicazione, essendo già soggetti a ritenuta all’atto dell’incasso delle fatture, confermata anche ora che lo split viene esteso alle operazioni nei confronti delle società pubbliche e delle quotate (così come stabilito dal decreto, ndr).
Anche il professionista che opera nei confronti di questi ultimi soggetti, infatti, subisce la ritenuta, per cui il mancato incasso dell’IVA finisce per duplicare il prelievo sulla medesima fattura”.