Importante provvedimento del TAR in favore di Inarcassa. Inarcassa, aveva adottato provvedimenti per poter mitigare le sanzioni, da applicare ai propri iscritti, in ipotesi di tardivo pagamento dei contributi, andando incontro alle loro esigenze, immersi in una realtà difficile e complicata. Il provvedimento di Inarcassa, in favore degli Iscritti, era stato auspicato dai Delegati del Comitato Nazionale e del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa.
I Ministeri Vigilanti (Economia e Lavoro) avevano bocciato gli atti adottati da Inarcassa, per mitigare le sanzioni da applicare ai propri iscritti, in ipotesi di tardivo pagamento dei contributi.
Il TAR del Lazio, Sez. III bis, con la Sentenza 9566/2019, ha accolto il ricorso proposto contro il provvedimento, con il quale i Ministeri Vigilanti avevano bocciato gli atti adottati da Inarcassa, per mitigare le sanzioni da applicare ai propri iscritti in ipotesi di tardivo pagamento dei contributi.
Il TAR, in via preliminare ha respinto l’eccezione di inammissibilità per questioni procedurali formulate dall’Avvocatura, condividendo in pieno la difesa di Inarcassa.
Inoltre, il Giudice amministrativo adito ha condiviso punto per punto tutte le censure opposte dall’Ente.
Ha dichiarato il presidente di Inarcassa, Giuseppe Santoro:
“Con nostra grande soddisfazione, il TAR ha legittimato il diritto alla scelta di sanzioni sostenibili contro il ricorso al condono, alle sanatorie ed alle rottamazioni. Viene così confermata la lettura del perimetro e del contenuto dell’autonomia di Inarcassa e quindi, per converso, dei limiti dell’esercizio del potere di vigilanza. Ciò costituisce un importante precedente a presidio dell’autonomia degli Enti previdenziali privati e privatizzati”.
“La Sentenza testimonia la bontà dell’operato dei nostri Delegati in Comitato Nazionale e del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, con riferimento alle azioni svolte ed al corredo motivazionale utilizzato a conforto della propria determinazione, illegittimamente opposta dalle Amministrazioni vigilanti”.
Essa infatti stigmatizza il grave difetto di istruttoria, l’evidente mancanza di motivazione e l’assoluta carenza dei presupposti del giudizio negativo espresso, nonché le soluzioni extra ordinem proposte.
“E’ un passo importante che coglie l’interesse degli iscritti e che, ci auguriamo, possa avere una rapida conclusione”.