Il 22 febbraio 2018, come previsto dal Decreto Legislativo n. 222 del 2016, la Conferenza Unificata Stato Regioni ha raggiunto l’intesa per l’elenco dei lavori in edilizia per i quali non sarà necessario aprire Scia, Cila o Cil, presentare comunicazioni e richiedere il permesso di costruzione al Comune.
La procedura entrerà in vigore, sempre che non esista una legge regionale che abbia modificato integrandolo l’articolo 6 del DPR n. 380 rubricato “Attività edilizia libera”, dopo la pubblicazione del decreto MIT in Gazzetta Ufficiale e sarà utile per le agevolazioni fiscali previste nel 2018.
La lista degli interventi consiste in 58 tipologie di intervento, rientranti in dodici categorie di lavoro, possibile di integrazioni.
Le categorie comprendono sia le categorie maggiormente utilizzate da privati, (manutenzione ordinaria, quali, opere di riparazione, rinnovamento) e sia le categorie utili ai titolari di attività imprenditoriali (come le opere di movimenti di terra pertinenti all’esercizio di attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali o l’installazione di prefabbricati roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti):
- manutenzione ordinaria;
- pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc.;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- attività di ricerca nel sottosuolo;
- movimenti di terra;
- serre mobili stagionali;
- pavimentazione di aree pertinenziali;
- pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici;
- aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza;
- manufatti leggeri in strutture ricettive;
- opere contingenti temporanee.
“La tabella allegata (allegato 1) individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004)”:
https://www.money.it/IMG/pdf/glossaro_edilizia_libera.pdf
La tabella (glossario dell’edilizia libera) è formata di modo da individuare:
- il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006;
- l’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016;
- l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016;
- l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e P.A.
Queste le parole di Leo Montemurro, presidente regionale CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) della Basilicata che spiega:
“(…) La lista redatta in attuazione del Dlgs 222/2016 traccia un confine tra una miriade di piccoli interventi di manutenzione e miglioramento che nel Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) sono indicati solo per capitoli. Concretamente il glossario agisce su due linee. Da un lato, mette insieme tutte le opere per le quali era già pacifico che non fosse necessario un titolo abilitativo (facendo soltanto un’operazione compilativa, comunque molto utile per gli operatori ed i cittadini), dall’altro, invece, illustra i casi al limite per i quali, da adesso, i Comuni non potranno imporre vincoli. Ad esempio in edilizia libera c’è un ampio elenco di opere di arredo da giardino (muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali) che sono oggetto di frequenti contestazioni, ma che, da adesso, diventano inattaccabili. Discorso simile per le tensostrutture. Anche qui arriva un chiarimento: per l’installazione servirà una comunicazione, mentre tutte le attività successive (manutenzione, riparazione, rimozione) saranno libere. Nessuna autorizzazione altresì sarà necessaria per i pannelli solari e fotovoltaici, fuori però dai centri storici o per l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi che magari indirizzino le emissioni in maniera diversa (…)”.
LINK E FOTO:
- https://www.lavoripubblici.it/news/2018/02/EDILIZIA/19893/Edilizia-libera
- https://www.money.it/IMG/pdf/glossaro_edilizia_libera.pdf
- https://www.money.it/edilizia-libera-glossario-elenco-lavori-senza-autorizzazione
- https://www.lavoripubblici.it/news/2018/02/EDILIZIA/19902/Edilizia-libera
- http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/casa/2018/02/26/news/lavori_in_casa_piu_facili
- http://www.presidente.regione.basilicata.it/presidente/detail.jsp?otype=1012&id=3039573