Il Certificato di Collaudo è il documento necessario per avere il Certificato di Agibilità. La “Dichiarazione di idoneità statica” no, anche perché, non sono equivalenti, nei loro contenuti, specialmente nella parte riguardante le sismica.
Secondo il TAR, al fine del rilascio del permesso di costruire e del certificato di agibilità e fatti salvi i pieni poteri disciplinari e sanzionatori della Pubblica Amministrazione, ammette che la “sicurezza strutturale” venga attestata da un documento alternativo al certificato di collaudo, attraverso cioè una “dichiarazione di idoneità statica” per gli immobili sprovvisti di esso, sprovvisti di agibilità perché datati e perfino nelle procedure di accertamento di conformità in sanatoria.
Secondo il TAR, però, la natura “sensibile” degli interessi protetti (sicurezza strutturale e antisismica degli edifici pubblici e privati) consiglia le singole amministrazioni, l’adozione di scelte discrezionali il più possibile ancorate al dato testuale che subordina il rilascio del certificato di agibilità alla presentazione del certificato di collaudo statico per quelle porzioni di edificio che, per qualsiasi ragione, ne siano prive.
Pertanto, per gli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l’entrata in vigore della Legge n.1086/71, la mancanza del certificato di collaudo non è formalmente giustificabile.
Non si rinviene, del resto, nell’ordinamento alcuna disposizione espressa che consenta di tollerare l’equiparazione, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tra collaudo statico e la certificazione di idoneità statica, ad eccezione di quella prevista dell’art. 35, comma 3, lett. b), della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 che contempla, a determinate condizioni e quale sufficiente ai soli fini del rilascio del condono edilizio, la presentazione di un certificato di idoneità statica.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la sentenza n. 584 dell’8 ottobre 2019 resa in merito al ricorso presentato da un condominio per l’annullamento di una determina comunale di ritiro in autotutela del certificato di agibilità rilasciato al condominio stesso.
Alla questione i giudici del TAR hanno risposto negativamente, ricordando che ai sensi dell’art. 24, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), nella disciplina applicabile ratione temporis alla vicenda in decisione, il certificato di agibilità assolve alla funzione di attestare “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la vigente normativa”.
Tale certificato, oggi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (SCA) ai sensi dell’art.3 del D.lgs n. 222/2016, viene richiesto con riferimento alle nuove costruzioni, alle ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ed inoltre, agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni descritte al comma 1 dello stesso articolo.
Ai fini del rilascio del certificato di agibilità assumono, pertanto, rilievo tutti gli aspetti (sicurezza, igiene e sanità, risparmio energetico), che concorrono a rendere utilizzabile l’opera.
Nel caso della realizzazione di opere in cemento armato, l’obbligo in capo al singolo Comune di verificare la sussistenza del certificato di collaudo statico è sempre stato previsto dalle varie disposizioni succedutesi nel tempo che sono:
- l’art.7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 recante “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica”, a tenore del quale “Tutte le opere di cui all’art.1 debbono essere sottoposte a collaudo statico”;
- l’art.4, comma 1 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 1265 recante “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all’abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto”, secondo cui “Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell’art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti”;
- il previgente art.25 comma 3 del d.P.R. n.380/2001 che prevede che “Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67” secondo cui “Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis”.
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