Testo Unico Edilizia (Dpr 380 del 2001), art. 3, comma 1 – lettera c
Definizione vigente di «Interventi di restauro e di risanamento conservativo»
Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
La Cassazione, con la Sentenza numero 6873 del 2017, ha affermato che negli interventi di manutenzione straordinaria, in applicazione del DL 133/2014 “Sblocca Italia” convertito nella Legge 164/2014 (semplificazioni ai lavori in casa), ha consentito la possibilità di procedere al frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e del carico urbanistico, mentre non è stato liberalizzato il cambio di destinazione d’uso. Nei centri storici per fare il cambio di destinazione d’uso serve il permesso di Costruire.
«La imprescindibile necessità di mantenere l’originaria destinazione d’uso caratterizza ancor oggi gli “interventi di manutenzione straordinaria”» e «altrettanto si dica per gli interventi di “restauro e risanamento conservativo”», si legge tra le conclusioni della sentenza.
Così commentava la Sentenza l’Ordine e la Fondazione degli Architetti di Firenze «La sentenza contrariamente a qualsiasi logica della dottrina urbanistica e del buon governo del territorio, e contrariamente alla normativa in vigore, afferma che non è possibile cambiare la destinazione d’uso di immobili esistenti a meno che sugli stessi non siano consentiti interventi di ristrutturazione edilizia. In questo momento migliaia di operazioni di riqualificazione e rigenerazione urbana che si erano avviate nel cuore delle nostre città storiche sono messe a rischio. A Firenze, in conseguenza del caos normativo con la complicità di uno strumento urbanistico inadeguato, si sta giungendo a una vera paralisi dell’attività edilizia.
A farne le spese sono cittadini, investitori, imprese e professionisti che hanno operato in assoluta buona fede osservando la legge. A farne le spese sono le nostre città che si vuol condannare all’immobilismo. Il danno economico è enorme. Il danno di sfiducia verso le istituzioni del Paese è ancor più grande».
La “manovrina”, varata dal Governo risponde a quanto suddetto (si attende il voto di fiducia) inglobando una variazione al Testo unico Edilizia (Dpr 380 del 2001), che va a modificare la definizione di interventi di restauro e risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettera c), intendendo per essi gli «Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio».