Un importante provvedimento per l’accertamento di conformità: dal costo di costruzione al contributo del costo di costruzione.
L’intervento della Corte Costituzionale
L’intervento del Legislatore Regionale che ha riscritto per intero il co. 2 dell’art. 22, superando un regime sanzionatorio che – come indicato dalla Corte Costituzionale con riferimento al co. 2, lett. a) – era evidentemente irragionevole e sproporzionato e che rendeva la sanatoria, anche di piccole difformità, un’operazione esageratamente costosa.
La riscrittura del co. 2 dell’art. 22 deriva, in particolare, dalla L.R. 1/2020 (“Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione“), il cui art. 2, nel modificare alcune disposizioni relative alla vigilanza e alle sanzioni edilizie, così dispone in merito all’art. 22 L.R. 15/2008:
1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a bis) nei casi previsti dall’articolo 15, di un importo pari a tre volte il contributo di costruzione”;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari a due volte il contributo di costruzione”.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2019 (che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 22, co. 2, lett. a), L.R. Lazio 15/2008), la Regione Lazio è dovuta intervenire a rivedere per intero il regime delle oblazioni per l’accertamento di conformità nel Lazio.
Questo era la Legge prima dell’intervento della Corte Costituzionale:
L.R. Lazio 15/2008, Art. 22 (vecchia normativa non più efficace).
“(Accertamento di conformità)
- Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:
[a) nel caso previsto dall’articolo 15, di un importo pari al valore di mercato dell’intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione;] (7a)
b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere,determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione; qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare l’incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione;”
Il passaggio alla nuova normativa
Finalmente si registra il passaggio dallo sproporzionato parametro del costo di costruzione/incremento del valore di mercato a quello del contributo di costruzione, così superando una impostazione della L.R. Lazio n. 15/2008 che aveva reso, fino ad oggi, gli accertamenti di conformità spesso “impraticabili”.
Viene da sé che ogni provvedimento e ogni regolamento comunale (anche la “Delibera 44” di Roma Capitale) che commini oblazioni non allineate al nuovo testo normativo (entrato in vigore il 27.2 con la pubblicazione sul BUR) non allineato ai nuovi parametri (ma la lettera a era già stata decapitata dalla Corte Costituzionale con la sent. 2/2019) è da considerarsi illegittimo.
Peraltro, fermi ovviamente i ragionamenti da svolgersi caso per caso, è da ritenere, in linea di principio, che i procedimenti di accertamento di conformità in itinere relativi al co. 2 lett. b) dovranno concludersi con la applicazione del nuovo regime sanzionatorio.
Applicazione del nuovo regime sanzionatorio. Rivediamo la L.R. Lazio 15/2008, con le nuove sanzioni:
L.R. Lazio 15/2008, art. 22., co. 2.
- dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a bis) nei casi previsti dall’articolo 15, di un importo pari a tre volte ilcontributo di costruzione;”.
L.R. Lazio 15/2008, Art. 15.
(Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo,
in totale difformità o con variazioni essenziali).
L.R. Lazio 15/2008, art. 22, co. 2.
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari a due volte il contributo di costruzione;”.
L.R. Lazio 15/2008, Art. 16.
(Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali).
L.R. Lazio 15/2008, Art. 18.
(Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti
in parziale difformità dal titolo abilitativo)